Sanatoria morosità, termine perentorio

Pubblicato il 08 aprile 2009

La Corte di cassazione, con sentenza n. 23751 del 2008, ha precisato che, in materia di locazioni di immobili urbani, il termine di grazia per sanare la morosità, come previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è da qualificarsi perentorio e, quindi, non prorogabile. Poiché questo tipo di sanatoria costituisce un'eccezione al principio generale di cui all'art. 1453, ultimo comma, cod. civ., si avrà grave inadempimento del conduttore, sussistente ope legis, se entro detto termine lo stesso non provvederà a sanare la mora.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy