Sanatoria per le denunce colf presentate ai centri per l’impiego

Pubblicato il 08 maggio 2009 Pur assolto nei termini l’obbligo di presentazione della denuncia di assunzione, i datori di lavoro domestico possono trovarsi – a causa dell’acquisizione ritardata - a dover corrispondere più trimestri pregressi entro trenta giorni dalla ricezione dei bollettini. Eguale eventualità può verificarsi per i rapporti di lavoro domestico sospesi in attesa di accertamenti definiti con esito favorevole a molta distanza dalla denuncia di assunzione. Il messaggio INPS 10365/2009 rassicura che quando il ritardo nell’invio dei bollettini comporta un arretrato di almeno un trimestre di importo superiore a 300 euro oltre al trimestre corrente, gli uffici periferici – accertato che la comunicazione di assunzione è stata presentata entro i termini di legge – sono autorizzati, su richiesta, a spostare il termine ultimo di pagamento dei trimestri pregressi ad un massimo di 12 mesi dalla data di primo versamento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy