Sanatoria per le denunce colf presentate ai centri per l’impiego

Pubblicato il 08 maggio 2009 Pur assolto nei termini l’obbligo di presentazione della denuncia di assunzione, i datori di lavoro domestico possono trovarsi – a causa dell’acquisizione ritardata - a dover corrispondere più trimestri pregressi entro trenta giorni dalla ricezione dei bollettini. Eguale eventualità può verificarsi per i rapporti di lavoro domestico sospesi in attesa di accertamenti definiti con esito favorevole a molta distanza dalla denuncia di assunzione. Il messaggio INPS 10365/2009 rassicura che quando il ritardo nell’invio dei bollettini comporta un arretrato di almeno un trimestre di importo superiore a 300 euro oltre al trimestre corrente, gli uffici periferici – accertato che la comunicazione di assunzione è stata presentata entro i termini di legge – sono autorizzati, su richiesta, a spostare il termine ultimo di pagamento dei trimestri pregressi ad un massimo di 12 mesi dalla data di primo versamento.
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