Sanzione disciplinare al giudice proporzionata ai fatti addebitati

Pubblicato il 05 luglio 2012 Con sentenza n. 11137 del 4 luglio 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla sanzione della rimozione inflitta dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti di un giudice che aveva utilizzato la propria funzione per ottenere facilitazioni e sconti, hanno rinviato alla sezione disciplinare del Csm, in altra composizione, ritenendo che la prima pronuncia difettasse di “una valutazione di proporzionalità tra la gravità, sul piano oggettivo e soggettivo, dei fatti addebitati e la sanzione” irrogata al magistrato.

La sanzione – precisa la Corte – deve essere proporzionata, adeguata e coerente al quadro disciplinare emerso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy