Contestazione disciplinare dopo i controlli

Pubblicato il 20 maggio 2016

La tempestività della contestazione disciplinare va valutata non muovendo dall’epoca dell’astratta conoscibilità dell’infrazione da parte del datore di lavoro, bensì dal momento in cui quest’ultimo ne acquisisca in concreto piena conoscenza e, a tal fine, non bastano meri sospetti (ex multis, Cass. n. 26304/14; Cass. n. 12577/02; Cass. n. 12621/2000).

Questo è quanto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 10356 del 19 maggio 2016, a proposito di un licenziamento intimato a seguito di una contestazione disciplinare attivata dopo ben 18 mesi dalla scoperta degli illeciti commessi dal dipendente, un agente liquidatore che aveva agevolato un gran numero di sinistri seguiti dal medesimo avvocato.

Tuttavia nel caso di specie erano stati necessari 18 mesi per svolgere le doverose indagini che si erano rivelate complesse perché relative alla ricostruzione di vicende protrattesi nell'arco di un biennio e che avevano visto coinvolti, a vario titolo, un gran numero di soggetti.

In realtà, come ben chiarito dagli Ermellini, bisogna mantenere ben fermo il principio secondo cui non basta il mero sospetto per la contestazione ancor prima di conoscere l'esito delle verifiche in corso: diversamente si costringerebbe l'azienda ad anticipare la contestazione senza ancora disporre dei dati conoscitivi per valutare le giustificazioni eventualmente offerte dal lavoratore.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Privacy: consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy