Sanzione disciplinare: l’audizione va differita se il lavoratore è malato

Pubblicato il 10 ottobre 2017

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, in caso di irrogazione di licenziamento disciplinare e salvo che la richiesta del lavoratore di differimento dell'audizione sia giustificata da una possibilità di presenziare meramente disagevole o sgradita, sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di accoglierla soltanto se questa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. 31 marzo 2011, n. 7493; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223).

Quindi, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro per esercitare il proprio diritto di difesa.

Stante ciò la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23510 del 9 ottobre 2017, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad una lavoratrice, ritenendo ingiustificato il rifiuto opposto dalla società datrice alla richiesta di differimento dell'audizione – peraltro tempestivamente ricevuta - per impossibilità della dipendente a presenziare in ragione di uno stato di malattia debitamente certificato, ed ha condannato la società datrice all'immediata reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro occupato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy