Sanzione disciplinare per l'avvocato che aggrava la situazione debitoria della controparte

Pubblicato il 08 ottobre 2009
E' stata confermata, da parte della Cassazione, Sezioni unite civili, – sentenza n. 19402 del 9 settembre 2009 – la sanzione disciplinare dell'avvertimento impartita dal Consiglio nazionale forense ad un avvocato che, in una procedura per recupero crediti, aveva attivato un nuovo procedimento di esecuzione per somme non dovute e quietanzate e per spese non liquidate dal giudice, dopo che, per la stessa posizione, aveva dichiarato in udienza di avere ottenuto il pagamento della somma. In realtà all'udienza l'avvocato era stato sostituito da un collega che, non attenendosi alle istruzioni, aveva effettuato una sbagliata dichiarazione di avvenuto pagamento che aveva determinato l'estinzione della procedura a spese compensate. Il legale, tuttavia, invece di attivarsi con un'opposizione al provvedimento del giudice, aveva notificato un nuovo atto di precetto contenente l'addebito, nei confronti del debitore, di mille euro per spese, competenze ed onorari, nonché attivato un pignoramento immobiliare. I giudici di legittimità, in particolare, hanno quindi confermato la sanzione impartita al legale per violazione dei doveri di dignità, decoro e correttezza e violazione dell'articolo 49 del codice deontologico forense che vieta espressamente al professionista legale di aggravare, con azioni plurime, la situazione debitoria della controparte.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy