Sanzione disciplinare troppo grave. Non spetta al giudice ridurla

Pubblicato il 30 ottobre 2015

Con sentenza n. 22150 depositata il 29 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha respinto il ricorso di una s.p.a. datrice di lavoro, avverso la pronuncia con cui la Corte territoriale aveva ritenuto inappropriata poichè troppo grave una sanzione disciplinare irrogata ad un proprio dipendente (nella specie, sospensione dal lavoro per quattro giorni), sebbene i fatti di cui all'illecito contestato sussistessero. Nello stesso tempo, i giudici di merito avevano parimenti escluso di poter sostituire detta sanzione con altra meno severa, non potendo – a loro dire - appropriarsi di un potere riservato all'imprenditore.

Graduazione della sanzione disciplinare riservata al datore di lavoro

Dello stesso avviso la Cassazione, secondo cui – nel respingere le censure del datore, il quale aveva chiesto in subordine la suddetta sostituzione ove la pena fosse risultata eccessiva – il potere di infliggere sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'illecito accertato, non può spettare al giudice, neppure quanto alla riduzione della gravità.

Invero, la graduazione della pena in base alla gravità dell'illecito, è espressione di una discrezionalità che rientra nel più ampio potere organizzativo, quale aspetto del diritto di iniziativa economica costituzionalmente riconosciuto all'imprenditore.

Criteri di scelta del datore, non sindacabili dal giudice

Ne deriva che i criteri di scelta da esso adottati nell'esercizio del potere disciplinare, non sono sindacabili nel merito dal giudice, che deve semmai limitarsi a constatare – oltre all'esistenza in punto di fatto dell'addebito – il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia (in particolare, il principio di cui all'art. 2106 c.c.). La loro eventuale violazione comporta radicalmente la illegittimità della sanzione disciplinare, senza che il giudice possa sostituirsi all'imprenditore nell'applicare altra meno grave sanzione ritenuta proporzionata all'addebito accertato, fatto salvo il caso in cui il datore abbia superato il massimo edittale e la riduzione, perciò, consista solamente nel ricondurre la pena entro tale limite.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy