Sanzioni civili da giudice impugnazione

Pubblicato il 12 aprile 2016

Dopo depenalizzazione

Anche nelle ipotesi in cui, a seguito dell’intervento di depenalizzazione di cui al Decreto legislativo n. 7/2016, i reati siano sostituiti da illeciti civili, spetta al giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, decidere sull’impugnazione medesima ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Questo anche se nessuna disposizione transitoria è stata dettata nel citato Decreto n. 7/2016 in materia di condanna al risarcimento del danno pronunciata in un procedimento per il delitto di danneggiamento semplice soggetta ad impugnazione, a differenza delle ipotesi depenalizzate in forza del Decreto legislativo n. 8/2016 per le quali, invece, all’articolo 9 di quest'ultimo testo, è prevista una disposizione espressa in tale senso.

Non sussiste, invero, alcuna differenza ontologica tra l’ipotesi di cui all’articolo 635 del Codice penale e quelle depenalizzate dal Decreto legislativo n. 8/2016 tale da giustificare, per la prima, una disciplina differente che imporrebbe la trasmissione degli atti al giudice competente per l’irrogazione della sanzione civile.

Portata generale della norma transitoria

L’articolo 9, terzo comma, del Decreto legislativo n. 8/2016, nel disporre che “quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti civili delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, deve ritenersi di applicazione e portata generale in virtù anche dell’unicità della delega emanata con Legge n. 67/2014 ed in forza della quale sono stati poi emanati i due provvedimenti di depenalizzazione.

Non vi è ragione, per contro, di riferire detta disciplina esclusivamente alle ipotesi depenalizzate dal provvedimento in cui la medesima è contenuta e non anche a quello precedente, posto che il citato articolo 9 fa riferimento generico a tutte le ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione dà atto dell’intervenuta depenalizzazione decidendo, però, sulla domanda civile proposta nello stesso procedimento.

Danneggiamento semplice non più reato

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14529 depositata l’11 aprile 2016 e con la quale è stata, da un lato, annullata, senza rinvio, la condanna penale impartita all’imputato per il reato di danneggiamento semplice sull’assunto che “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, ai sensi dell’articolo 4, lettera c) del Decreto legislativo n. 7/2016 in cui si prevede che le ipotesi di danneggiamento non aggravato, se i fatti sono dolosi, costituiscono ora illecito civile sottoposto alla sanzione pecuniaria da euro cento a ottomila.

Dall’altro lato, sono state confermate le statuizioni civili e la condanna a carico del ricorrente alla refusione delle spese sostenute nel primo grado del giudizio dalla parte civile.

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