Sanzioni penali allargate per chi fornisce notizie false al Fisco

Pubblicato il 16 gennaio 2012 L’entrata in vigore dell’articolo 11 del Decreto n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011) ha comportato il rischio per i contribuenti di incorrere in sanzioni penali in tutti quei casi in cui alle richieste formali dell’Amministrazione finanziaria vengano prodotti documenti non veritieri.

Scopo delle disposizioni del decreto Salva Italia è quello di elevare la sanzione penale a strumento principe di tutela, per garantire la correttezza dei rapporti tra il Fisco e il contribuente e potenziare lo strumento della lotta all’evasione fiscale.

L’utilizzo della sanzione penale nella repressione dell’evasione fiscale trova ora la sua massima espressione formale, per cui in tutti quei casi in cui i contribuenti – per evadere le imposte sui redditi o l’Iva – utilizzano dichiarazioni, sia materialmente che ideologicamente, false si rischia la reclusione da un anno e mezzo fino ai sei anni.

La produzione di documenti falsi è, infatti, assimilata alla fattispecie delle autocertificazioni ingannevoli che, per l’appunto, fanno scattare le sanzioni penali.

La disposizione di cui all’articolo 11 del Decreto Monti, prevede la configurabilità di un delitto per chiunque esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisca dati o notizie non rispondenti al vero, a seguito di richieste avanzate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, nell’esercizio dei loro poteri ai fini dell’accertamento fiscale (si considerino anche le ipotesi di invio di questionari, inviti al contraddittorio, accessi, ispezioni o verifiche).

Con la conversione in legge del Decreto, la definizione del campo di applicazione della suddetta disposizione sembra essere stata ulteriormente complicata. Secondo quanto emerge dalla nuova versione dell’articolo 11 del Dl n. 201/2011, la sanzione penale scatta per chi esibisce o trasmette al Fisco atti o documenti falsi. Se, invece, si comunicano notizie non rispondenti al vero, il reato scatta soltanto se, successivamente alle richieste dell’Amministrazione finanziaria, ed in conseguenza di queste, sia configurabile un delitto tributario.
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