– ordinanza n. 433/2004 - ha stabilito che le sanzioni penali pecuniarie, anche se iscritte a ruolo, non possono essere, per loro natura, oggetto di condono ex articolo 12 della legge n. 289/2002, producendo l'estinzione del processo penale. In favore di questa soluzione si pone l'articolo 79 della Costituzione, che stabilisce che l'estinzione della pena può essere disposta solo con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".