Sanzioni proporzionate ai ritardi per negligenza

Pubblicato il 10 novembre 2008 La sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 26392 del 3 novembre scorso, nel confermare la decisione dei giudici di secondo grado, ha stabilito che un comportamento negligente e poco solerte non può bastare a giustificare l’irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni. Il caso riguardava la dipendente di una casa di cura addetta alla preparazione dei tavoli e della mensa aziendale. Seppure sia stato provocato un disagio all’azienda per via del ritardo nel servire pranzi e cene, imputabile in parte al comportamento negligente e poco solerte della dipendente, che avevano costretto al posticipo delle terapie riabilitative, le inadempienze non potevano reputarsi di gravità tale da giustificare l’irrogazione della più incisiva delle sanzioni conservative, tenuto conto del contesto nel quale erano maturate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy