Scadenza LIPE 2° trimestre 2025 entro il 30 settembre

Pubblicato il 26 settembre 2025

Il termine per l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative al secondo trimestre 2025 è fissato al 30 settembre 2025. L’obbligo riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno 2025.

I soggetti passivi IVA devono infatti trasmettere la comunicazione entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il Modello LIPE, aggiornato al 2024 in conformità alle novità introdotte dalla Riforma Fiscale.

Soggetti interessati

Secondo quanto previsto dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010, i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare la “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”, contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.

Sono esentati dall’obbligo:

L’invio non è richiesto in assenza di dati da dichiarare, tranne nel caso in cui occorra riportare un credito maturato nel trimestre precedente.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica:

Scadenze LIPE 2025

I termini di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA per il 2025 sono i seguenti:

Trimestre di riferimento

Periodo coperto

Termine di invio

1° trimestre 2025

gennaio – marzo 2025

31 maggio 2025

2° trimestre 2025

aprile – giugno 2025

30 settembre 2025

3° trimestre 2025

luglio – settembre 2025

30 novembre 2025

4° trimestre 2025

ottobre – dicembre 2025

entro febbraio 2026 (con possibilità di includerlo nella dichiarazione IVA annuale)

Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Modalità di compilazione e trasmissione della LIPE

La comunicazione deve essere predisposta in un file XML conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 21 marzo 2018).

Il file deve contenere i seguenti elementi;

Il file può essere creato con:

Prima dell’invio, il file deve essere firmato digitalmente con uno dei seguenti sistemi:

  1. certificato di firma qualificata rilasciato da un ente certificatore,
  2. servizio di firma elettronica dell’Agenzia delle Entrate (Desktop Telematico o Entratel Multifile),
  3. sigillo elettronico disponibile nell’area web Fatture e Corrispettivi.

La trasmissione telematica può essere effettuata tramite:

È inoltre disponibile un software di controllo che consente di verificare la correttezza del file prima dell’invio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esonero contributivo imprese di navigazione: a chi e a cosa si applica

26/09/2025

Sicurezza sul lavoro: è contrattuale la responsabilità ex art. 2087

26/09/2025

Omissioni contributive: meno sanzioni, più entrate per lo Stato

26/09/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per datori di lavoro e professionisti

26/09/2025

Intelligenza artificiale: in Gazzetta Ufficiale la legge. Le novità

26/09/2025

Il decreto giustizia passa al Senato: le modifiche della Camera

26/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy