Scambi transfrontalieri senza barriere Nessuna deroga alla neutralità

Pubblicato il 12 dicembre 2008 E’ posta all’attenzione della Corte di giustizia Ue, nel procedimento C-285/07 dell’11 dicembre, la legittimità comunitaria di una operazione straordinaria, di scambio di partecipazioni tra una società tedesca e una francese, e in particolare il possibile contrasto tra la normativa interna teutonica e la direttiva 90/434/CEE, in tema di regime fiscale comune da seguire nelle fusioni, scissioni, nei conferimenti d’attivo e scambi di partecipazioni. La Corte conclude che la neutralità fiscale - in virtù della quale a fronte delle operazioni di ristrutturazione societaria non può emergere materia imponibile all’atto del perfezionamento, altrimenti le plusvalenze latenti nelle aziende interessate dall’operazione dovranno subire la loro naturale tassazione al momento del realizzo, cioè dell’eventuale cessione delle partecipazioni che le inglobano – riferita agli scambi di quote transfrontalieri, non può essere subordinata al comportamento contabile adottato da uno dei due soggetti coinvolti. Pertanto, la normativa tedesca - che per le operazioni interne e transfrontaliere considera, rispetto allo scambio di partecipazioni, il valore contabile cui una società iscrive il patrimonio conferito quale prezzo della cessione e il costo di acquisto della quote della società, imponendo una corrispondenza contabile incrociata da cui discende che la conferente non può mantenere il valore contabile delle quote oggetto del conferimento salvo che la società di capitali che beneficia del conferimento iscriva essa stessa le dette quote al loro valore contabile - confligge con la direttiva sulle operazioni straordinarie e sul principio della loro neutralità, non potendo gli Stati membri subordinare la neutralità dell’operazione di scambio a condizioni supplementari qual è la modalità di contabilizzazione adottata dal partecipante.
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