Scambio dati automatico esteso a ruling e accordi preventivi

Pubblicato il 24 marzo 2017

E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 23 marzo 2017 il decreto legislativo n. 32 del 15 marzo dal titolo “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale”.

Il provvedimento, operativo dal giorno della sua pubblicazione ufficiale, estende la disciplina dello scambio di informazioni obbligatorio anche a ruling preventivi transfrontalieri e ad accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. L'obiettivo della Ue è quello di garantire la piena conoscibilità tra tax authorities delle informazioni relative ai ruling, trasformando lo scambio finora spontaneo, ma di fatto mai utilizzato, in obbligatorio.

Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017; pertanto, a partire dal nuovo anno, gli stati membri dell'Unione europea devono inviarsi reciprocamente le informazioni relative agli accordi fiscali preventivi stipulati con le imprese e ai ruling sottoscritti dall'inizio del 2017.

Ma vi è anche un obbligo retroattivo: secondo il Dlgs n. 32/2017, infatti, rientrano nell'obbligo di scambio anche gli accordi firmati o rinnovati nel 2012 e 2013 purché in vigore alla data del 1° gennaio 2014, oltre che quelli siglati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.

Tipologie di accordi da comunicare

In base a quanto stabilito dall'articolo 1 del Dlgs n. 32/2017, l'Amministrazione fiscale italiana dovrà comunicare i dati relativi agli accordi preventivi relativi a stabili organizzazioni, exit tax, operazioni transfrontaliere, patent box, nonché ai pareri resi su istanze di interpello aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di un'operazione crossborder. Inoltre, rientrano nell'obbligo di comunicazione suddetto gli accordi preventivi sul transfer pricing, grazie ai quali le imprese con attività internazionale possono definire preventivamente in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo.

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