Scambio di beni San Marino-Italia. Chiarimenti Iva

Pubblicato il 12 ottobre 2022

Nella risposta n. 498 dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate entra nei dettagli della cessione di bene tra un fornitore sanmarinese che intende svolgere un'attività di vendita di beni a soggetti italiani privati ossia che non operano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

L’operatore di San Marino, in merito alla nuova disciplina Iva che regolarizza gli scambi tra l’Italia e la repubblica di San Marino - decreto Mef del 21 giugno 2021 - chiede:

Scambi San Marino-Italia: Iva

Ricorda l’Agenzia che la normativa Iva in materia di vendite a distanza prevede la tassazione in Italia se l’operatore sanmarinese, nell’anno precedente, ha effettuato scambi con cessionari italiani privati per un ammontare complessivo superiore a 28mila euro o abbia superato tale soglia nell’anno in corso, oppure se, pur non avendo oltrepassato detto limite, scelga la tassazione in Italia.

Se non sussistono tali ipotesi, le vendite a distanza soggiacciono all’imposta applicata a San Marino.

Comunque, il momento di effettuazione dell'operazione non incide sulla territorialità dell'imposta.

Senza consegna del bene non è vendita a distanza

Circa l’altro quesito, le Entrate sottolineano come, se non vi è trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, non si ricade nell’ambito della vendita a distanza rientrando, invece, nella normale cessione ad un privato, con conseguente assoggettamento ad Iva nella Repubblica di San Marino.

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