Scatta l’obbligo di risarcire se, costruendo abusivamente, si copre il panorama altrui

Pubblicato il 18 febbraio 2015 Ha diritto al risarcimento del danno, il proprietario di un immobile che, per effetto di una costruzione abusiva ad esso adiacente, vede privarsi del panorama, con conseguente deprezzamento dell’immobile medesimo.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato con sentenza n. 362 depositata il 27 gennaio 2015, accogliendo il ricorso avverso la pronuncia con cui il TAR, pur riconoscendo la illegittimità della concessione edilizia autorizzante la sopraelevazione “abusiva”, non aveva tuttavia accordato alcun risarcimento del danno.

Oltretutto, a seguito di una lunga vicenda processuale, veniva altresì rilevata la impossibilità, in ottemperanza all’annullamento della concessione edilizia, di demolire il piano di edificio in “violazione”, in quanto ciò avrebbe pregiudicato la stabilità dell’intero fabbricato.

Il Consiglio di Stato, viceversa, ha ritenuto del tutto fondata la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente, perché non in contrasto, da un punto di vista procedurale, con il novellato disposto di cui all’art. 112 c.p.a.

Il danno è consistito, nella fattispecie, nella diminuzione ed esclusione del panorama di un immobile per effetto della sopraelevazione illegittima di un fabbricato vicino - in violazione delle norme codicistiche relative alle distanze, luci e vedute - e nel conseguente deprezzamento commerciale dell’immobile medesimo.

Per la quantificazione del relativo risarcimento, il Consiglio di Stato, stante la necessità di apposite cognizioni tecniche, ha ritenuto di nominare un professore universitario di estimo civile, fissando, all’uopo, appositi criteri.
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