Scelta autonoma del difensore, niente rimborso

Pubblicato il 26 novembre 2009
Con deliberazione n. 1000 del 12 novembre 2009, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, si è pronunciata su una questione sollevata dal sindaco di Verese che chiedeva se fosse legittimo il riconoscimento, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute dal dipendente dell'amministrazione per la propria difesa giudiziale nell’ambito di un procedimento nel quale fosse stato coinvolto per fatti o atti connessi al servizio qualora lo stesso abbia provveduto ad una scelta autonoma del difensore, senza dare la possibilità all'amministrazione di intervenire sulle decisioni inerenti il patrocinio legale.

La Corte contabile, in particolare, nell'affermare che l’articolo 67 del D.P.R. n. 268/87 fa espresso riferimento alla necessità che il legale sia “di comune gradimento” e che la ratio di tale norma è quella di escludere ogni automatismo nell’accollo delle spese legali in capo all’Ente valorizzando, per contro, la valutazione dell’Amministrazione, ha risposto negativamente al quesito postole escludendo la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia provveduto, con una scelta autonoma, alla nomina del proprio difensore.
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