Scioglimenti alleggeriti

Pubblicato il 06 marzo 2007

I quadri di Unico 2007 RF ed RQ (sezione II) sono dedicati allo scioglimento agevolato delle società di comodo. Le Entrate – circolare 5 del 2 febbraio 2007 – si sono espresse nel senso di decretare che i contribuenti che, disponendo dei giusti requisiti, s’avvalgono della relativa disciplina di legge, non subiranno l’applicazione del regime sulle società di comodo per il periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 né per quello che precede scioglimento o trasformazione. Un chiarimento di rilievo, se si considera che il dettato della norma – articolo 1, comma 115, Finanziaria 2007 – sembrava consentire per il 2006 l’applicazione della disciplina sulle società non operative.

Resta fermo che sul reddito d’impresa compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione vada applicata l’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap pari al 25% e che tale percentuale s’applichi tanto al periodo d’imposta che va dalla delibera di scioglimento alla chiusura di esso (31 dicembre) quanto al periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la chiusura della liquidazione, ove la liquidazione superi la chiusura del 2007.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Tabacco - Accordo del 2/7/2025

15/07/2025

Ccnl Tabacco. Rinnovo

15/07/2025

Versamenti volontari settore agricolo, ecco le istruzioni Inps

15/07/2025

CCNL Edilizia industria e artigianato - Verbale di accordo del 4/7/2025

15/07/2025

Edilizia industria e artigianato. Fondo Prevedi

15/07/2025

Terzo correttivo fiscale: errori contabili, familiari a carico, derivazione rafforzata

15/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy