Scissione parziale, responsabilità solidale e illimitata per i debiti fiscali

Pubblicato il 09 febbraio 2021

Pronuncia di Cassazione in tema di responsabilità per i debiti fiscali relativi ai periodi d’imposta anteriori ad un’operazione di scissione societaria parziale.

Debiti fiscali anteriori a scissione

Secondo la Suprema corte, nell’ambito di un’operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione.

Fermi restando, infatti, gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione di cui all’art. 173, comma 13 del DPR n. 917/1986 stabilisce che per i debiti fiscali rispondono non solo solidalmente ma anche illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione. Questo, salvo il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.

Responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti

Tale lettura è anche confermata dall’interpretazione sistematica dell’art. 15, comma 2 del D. Lgs. n. 472/1997 che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. Orientamento, del resto, che ha trovato ulteriore conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 90/2018.

E’ proprio nella previsione di una illimitata responsabilità solidale che sta il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione parziale.

Tutto ciò, differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale, per contro, gli articoli 2506 bis, comma 2 e 2506 quater, coma 3, del Codice civile prevedono precisi limiti.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 2767 del 5 febbraio 2021.

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