Scissioni societarie. Il valore fiscale delle partecipazioni tiene conto del valore effettivo post operazione

Pubblicato il 27 maggio 2015 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52 del 26 maggio 2015, si pronuncia sulla corretta interpretazione del comma 3 dell’articolo 173 del Tuir, che sancisce il principio di neutralità fiscale della scissione, oltre che in capo alle società partecipanti alla stessa, anche in capo ai soci della società scissa, stabilendo che la sostituzione delle partecipazioni nella società scissa con le partecipazioni nella società beneficiaria della scissione, non genera materia imponibile, né costi fiscalmente deducibili, in capo ai soci.

Pertanto, per ciascun socio, la somma dei valori fiscali delle partecipazioni ricevute in cambio nella società beneficiaria, insieme a quello dell’eventuale partecipazione residua nella società scissa, dovrà coincidere, necessariamente, con il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni rispettivamente detenute dai medesimi soci nella società scissa prima dell’operazione di scissione.

Tuttavia, analizzando il caso oggetto di interpello - che si riferisce ad una operazione di scissione inversa di una società per azioni, che svolge attività di holding, detenendo partecipazioni in differenti società operative, partecipata a sua volta da quattro società semplici riconducibili, complessivamente e in parti eguali, a tre diversi nuclei familiari - l’Agenzia ritiene superate le istruzioni fornite in precedenza con la circolare n. 98/2000, che avevano indicato come metodo di ripartizione del costo fiscale originario delle partecipazioni nella società scissa, quello proporzionale rispetto “al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa”.

Conclude così la risoluzione n. 52/E/2015 che nelle scissioni societarie, il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione originariamente detenuta nella scissa non va ripartito proporzionalmente al valore netto contabile del patrimonio assegnato alla beneficiaria ed eventualmente rimasto nella scissa, dovendosi considerare il valore effettivo delle partecipazioni in possesso dopo l’operazione.
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