Sconti ostacoli dai “paradisi”

Pubblicato il 12 maggio 2006

Nel modello Unico 2006, per la deduzione degli oneri riferiti ai paradisi fiscali, l’articolo 110, comma 1, del Tuir richiede una “speciale” inerenza dell’operazione e un’indicazione analitica. La disposizione si riferisce, quale controparte, ai fornitori (imprese) con domicilio in uno Stato indicato nel decreto ministeriale 23.12.2002. Malta e Cipro, in lista, non rilevano più dal 1°maggio 2004, data del loro ingresso in Ue. La deduzione opera solo quando è dimostrato l’esercizio effettivo d’un’attività commerciale. Il che rende estranei all’applicazione dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico, i professionisti, lavoratori autonomi. Appurato che la legge si riferisce (letteralmente) alle imprese in senso stretto, solo ad esse, qualche dubbio resta per gli imprenditori occasionali ovvero i procacciatori di affari. Se il fornitore è impresa controllata soggetta alla regola Cfc (articolo 167, Tuir), le norme in esame non s’applicano. Stessa sorte ricade sulle Cfc “collegate” (articolo 168, Tuir) ma solo dal momento n cui la norma, non ancora in vigore, avrà effetto.   

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