Sconti ostacoli dai “paradisi”

Pubblicato il 12 maggio 2006

Nel modello Unico 2006, per la deduzione degli oneri riferiti ai paradisi fiscali, l’articolo 110, comma 1, del Tuir richiede una “speciale” inerenza dell’operazione e un’indicazione analitica. La disposizione si riferisce, quale controparte, ai fornitori (imprese) con domicilio in uno Stato indicato nel decreto ministeriale 23.12.2002. Malta e Cipro, in lista, non rilevano più dal 1°maggio 2004, data del loro ingresso in Ue. La deduzione opera solo quando è dimostrato l’esercizio effettivo d’un’attività commerciale. Il che rende estranei all’applicazione dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico, i professionisti, lavoratori autonomi. Appurato che la legge si riferisce (letteralmente) alle imprese in senso stretto, solo ad esse, qualche dubbio resta per gli imprenditori occasionali ovvero i procacciatori di affari. Se il fornitore è impresa controllata soggetta alla regola Cfc (articolo 167, Tuir), le norme in esame non s’applicano. Stessa sorte ricade sulle Cfc “collegate” (articolo 168, Tuir) ma solo dal momento n cui la norma, non ancora in vigore, avrà effetto.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy