Scostamento da Gerico, il Fisco non può ignorare le giustificazioni del contribuente

Pubblicato il 25 febbraio 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4582 del 24 febbraio 2011, ha riaffermato l’importanza del contraddittorio non come pura formalità, ma come diritto dell’accertato di giustificare il comportamento adottato. “Confermando il reddito scaturente dai parametri – scrive la Corte - nonostante gli elementi di motivazione offerti dal contribuente nel contraddittorio, altro non ha fatto che trasformare un adempimento sostanziale (contraddittorio) in una formalità senza senso ed effettuata solo ed esclusivamente perché dovuta, in palese contrasto con la volontà del legislatore”.

Nel caso di specie, dunque, al Fisco è stato dato torto poiché nel contraddittorio non aveva tenuto per nulla in considerazione le valide ragioni dell’accertato in merito allo scostamento dai parametri, tra ricavi dichiarati e presunti. Ciò ha reso puramente formale un adempimento sostanziale. Le giustificazioni apportate dal contribuente, che sarebbero dovute essere confutate e non ignorate, evidenziavano la necessità del negoziante di abbassare i prezzi della merce per sostenere la concorrenza dei grandi esercizi commerciali vicini e rimanere sul mercato.
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