Se c’è buona fede il gestore non risponde in solido col proprietario

Pubblicato il 22 dicembre 2011 La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 21 dicembre 2011 sulla causa C-499/2010 (Belgio), nel ritenere credibile la buona fede del gestore di un deposito Iva, ha stabilito che questi non debba rispondere delle irregolarità compiute dal proprietario della merce posta nel magazzino.

Proprio in virtù della buona fede dimostrata e dell’impossibilità di attribuirgli colpa o negligenza, il gestore non può essere indicato come responsabile in solido per il pagamento dell'Iva evasa su una partita di merci uscite dal deposito.

Nel caso di specie, la società proprietaria della merce era fallita ed il Fisco belga voleva rivalersi sul gestore del deposito, cosa possibile secondo la normativa nazionale che prevede la responsabilità in solido senza considerazione della buona fede. Ma la norma interna non è compatibile, in questo caso, con il diritto comunitario. Anche se l’articolo 21, n. 3, della Sesta Direttiva, si spiega, prevede la responsabilità solidale al pagamento dell'Iva, gli Stati membri sono obbligati a rispettare il principio della certezza del diritto e di proporzionalità tenendo in considerazione per l’attribuzione della responsabilità la mancata buona fede, la negligenza o la partecipazione all’illecito.
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