Se il cliente ha diritto alla detrazione è illegittima la richiesta da parte del professionista dell’Iva che gli sarebbe dovuta

Pubblicato il 22 febbraio 2012 Nel testo della sentenza n. 2474 del 21 febbraio 2012, la Suprema corte di legittimità ha sottolineato come il professionista distrattario – nella specie un avvocato - non abbia diritto al pagamento dell'Iva dalla parte soccombente quando il suo cliente è un'impresa o un professionista, soggetti che hanno diritto alla detrazione dell’imposta.

Ed infatti, il professionista può richiedere al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali ma non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente.

Nel dettaglio, la Cassazione, di fronte all’interrogativo “se costituisca principio informatore in materia fiscale la addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora questo costo venga normalmente recuperato”, risponde che “non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di danaro”.
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