Se il codifensore non riceve la notifica il collega deve eccepire la nullità prima della decisione

Pubblicato il 02 giugno 2011 Per le Sezioni unite di Cassazione – sentenza n. 22242 del 1° giugno 2011 - l'onere che incombe al difensore, regolarmente avvisato dell'udienza camerale di appello, di accertare la sussistenza delle nullità verificatasi prima del giudizio – nella specie la mancata notifica al collega codifensore dell'imputato – non viene meno a seconda che egli compaia o non compaia in udienza e ciò in quanto la “parte” che deve formulare l'eccezione è da ritenere che ricomprenda il collegio difensivo nel suo complesso e non separatamente il singolo difensore.

Secondo la Corte, infatti, ove si consentisse al difensore di eccepire la nullità in un momento successivo verrebbe leso il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo.

In definitiva – conclude la Suprema corte - “nell'udienza camerale di appello il termine ultimo di deducibilità della nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato è quello della deliberazione della sentenza nel grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che del codifensore ritualmente citati”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy