Se il giudice non si pronuncia sulle spese dell'avvocato ok alla procedura per la correzione materiale della decisione

Pubblicato il 08 luglio 2010
La Corte di cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010, si è pronunciata su di una vicenda che aveva visto un avvocato ricorrere, in proprio, contro il decreto con cui la Corte d'appello di Roma, col condannare la Presidenza del Consiglio al pagamento dell'indennizzo per ingiusta durata del processo in favore del cliente, aveva omesso di pronunciarsi sulla distrazione a favore del ricorrente di una quota delle somme assegnate per consentire, così, il saldo dell'onorario ed il rimborso delle spese anticipate dal legale.

I giudici di Cassazione hanno spiegato che nei casi come quello di specie non occorre che l'avvocato impugni la decisione secondo le vie ordinarie potendo, più speditamente, attivare la procedura per la correzione degli errori materiali della decisione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy