Se il palco in piazza crolla, il Comune è tenuto al risarcimento dei danni

Pubblicato il 14 marzo 2012 Con sentenza n. 3951 del 13 marzo 2012, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina aveva escluso la responsabilità del Comune per i danni subiti da un minore, travolto da un’impalcatura istallata in occasione di un concerto in Piazza.

Mentre in primo grado l’Ente era stato condannato in quanto ritenuto responsabile per “omessa adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del pubblico spettacolo”, la Corte investita del gravame aveva ribaltato la decisione in considerazione dell’”imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento”.

Tale ricostruzione è stata tuttavia ribaltata a sua volta dalla pronuncia della Suprema corte secondo cui l’Ente locale proprietario dei luoghi è comunque soggetto agli obblighi specifici del neminem laedere a carico dell'ente organizzatore “adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica”.

Anche se, nella specie, il Comune aveva dato a terzi l’autorizzazione per l'allestimento del palco, lo stesso doveva comunque ritenersi tenuto al controllo “sulla fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d'arte”.
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