Se la casa è di lusso no alle agevolazioni prima casa

Pubblicato il 28 ottobre 2010
Precisazioni sulla qualifica di immobile “non di lusso”, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali, vengono resi dalla Corte di cassazione con sentenza n.22009 del 27 ottobre 2010. 

Il testo unico in materia di imposta di registro riconosce lo sconto dell'imposta (3%) solo al trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969. 

Nel caso affrontato dalla Corte suprema era in discussione la normativa applicabile ad una unità immobiliare costruita prima del 1969 e, secondo il contribuente, ciò comportava l'applicazione della normativa anteriore, ossia il decreto 4 dicembre 1961, che prevede criteri meno restrittivi per il riconoscimento della caratteristica di immobile non di lusso. 

La tesi viene però respinta dalla cassazione secondo cui per fruire dei benefici “prima casa” è necessario che l'immobile venga definito “non di lusso”, in base ai criteri fissati dal decreto del 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione. Occorre pertanto fare riferimento alle norme vigenti al momento dell'acquisto.
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