Se la formazione specifica è superflua niente apprendistato

Pubblicato il 27 settembre 2010 La Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 19834 del 2010, nel respingere il ricorso di un geometra verso la pronuncia dei giudici di merito che legittimava la cartella esattoriale emessa dall’Inps, chiarisce che l’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica per le mansioni svolte rilasciato dagli istituti professionali di Stato.

In sostanza, il contratto di apprendistato, che dà diritto alle agevolazioni contributive, non è previsto per i lavoratori con mansioni corrispondenti al diploma conseguito a scuola, poiché risulta superflua la formazione specifica. Pertanto, in caso di stipula del contratto in oggetto per tali lavoratori l’Inps ha diritto al recupero dei contributi dovuti e non versati.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Locali sotterranei nei luoghi di lavoro: obblighi, deroghe e controlli

10/07/2025

Autotrasportatori: definiti gli importi della deduzione forfetaria

10/07/2025

Lavoratrice madre, interdizione ante/post partum: vademecum INL

10/07/2025

Legge di delegazione europea 2024: norme in vigore

10/07/2025

Autotrasportatori, deduzioni forfetarie 2025

10/07/2025

Caldo eccessivo: come accedere alla cassa integrazione

10/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy