Se la necessità è finta danni allo sfrattato

Pubblicato il 08 giugno 2009
Qualora il proprietario di un immobile concesso in locazione chieda la risoluzione del contratto per urgente necessità di alloggio, lo stesso deve effettivamente adibirlo a propria abitazione non potendo, per contro, affittarlo a ulteriori soggetti, pena il risarcimento del danno nei confronti del primo conduttore. E' quanto statuito dalla Corte di legittimità nel testo della sentenza n. 12536 del 2009, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da un ex inquilino per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del locatore che, notificata la dichiarazione di urgente necessità, aveva poi affittato l'appartamento a terze persone.
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