Se la situazione è grave ed irreversibile niente revoca dello stato di adottabilità

Pubblicato il 24 maggio 2010
E' stato respinto dai giudici di Cassazione – sentenza n. 11745 del 14 maggio 2010 – il ricorso presentato dai genitori di una minore avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Milano aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia.

I giudici di merito avevano disposto tale provvedimento a causa della grave patologia “delirante e persecutoria” di cui era affetta la madre e della prolungata assenza del padre proprio nella fase più acuta della malattia della moglie.

Nonostante i due ricorrenti avessero invocato il principio costituzionale del diritto dei genitori di educare, istruire, mantenere i propri figli (articolo 30 Costituzione), la Corte di legittimità ha spiegato che, nella vicenda in esame, l'adozione era fondata su una situazione grave e irreversibile, che non poteva venire meno neanche “in seguito a una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali, che non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Fondoprofessioni: fino a 20.000 euro per piani formativi monoaziendali

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy