Se la “via di fuga” è imperfetta la responsabilità penale ricade sul direttore dell'autodromo

Pubblicato il 07 settembre 2010
Confermata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 32697 depositata il 6 settembre 2010 – la condanna per omicidio colposo irrogata nei confronti dell'allora direttore del circuito del Mugello per la morte, in pista, del pilota Alfredo Melandri nel 1998. 

Per la Corte di legittimità, il fatto che l'impianto fosse destinato allo svolgimento di attività pericolose non attenuava gli obblighi di diligenza, perizia e prudenza del gestore o responsabile dell'impianto ma ne sollecitava, per contro, un maggiore impegno e una maggiore perizia. Impegno e perizia che, nel caso di specie, non erano state profuse a sufficienza tanto che proprio le imperfette condizioni della pista - in particolare, per quel che concerneva la “via di fuga” - avevano reso fatale l'incidente.
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