Se l'autovelox è gestito direttamente dalla Polizia la sua collocazione è libera

Pubblicato il 13 ottobre 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 21901 depositata lo scorso 12 ottobre 2010, ha accolto il ricorso presentato da un Comune calabrese avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una multa per eccesso di velocità per il fatto che il tratto di strada dove la stessa era stata elevata, per tramite di autovelox, non era segnalato nelle aree individuate nell'apposito decreto prefettizio. 

La Seconda sezione civile della Cassazione, in particolare, ha sottolineato come l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio sia condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni ma non anche di quelle che - come nella specie - siano direttamente gestite dagli organi di polizia.

Con l'occasione, i giudici di legittimità hanno fornito alcune precisazioni anche in materia di omologazione delle apparecchiature di rilevamento spiegando come il requisito dell'approvazione da parte del ministero dei Lavori pubblici, da una lettura logica e letterale delle relative norme, debba essere riferito al singolo modello e non al singolo esemplare.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy