Se l'autovelox è gestito direttamente dalla Polizia la sua collocazione è libera

Pubblicato il 13 ottobre 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 21901 depositata lo scorso 12 ottobre 2010, ha accolto il ricorso presentato da un Comune calabrese avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una multa per eccesso di velocità per il fatto che il tratto di strada dove la stessa era stata elevata, per tramite di autovelox, non era segnalato nelle aree individuate nell'apposito decreto prefettizio. 

La Seconda sezione civile della Cassazione, in particolare, ha sottolineato come l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio sia condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni ma non anche di quelle che - come nella specie - siano direttamente gestite dagli organi di polizia.

Con l'occasione, i giudici di legittimità hanno fornito alcune precisazioni anche in materia di omologazione delle apparecchiature di rilevamento spiegando come il requisito dell'approvazione da parte del ministero dei Lavori pubblici, da una lettura logica e letterale delle relative norme, debba essere riferito al singolo modello e non al singolo esemplare.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy