Se le fatture sono reperite dai clienti, ma non sono in azienda il reato è provato

Pubblicato il 29 ottobre 2010

Nella sentenza n. 38224, depositata il 28 ottobre 2010 dalla Corte di cassazione, III Sezione penale, è chiarito che il contribuente risponde del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili nel caso i verificatori non rinvengano dallo stesso alcune fatture, che vengono poi rintracciate presso i clienti.

Nella sentenza si evidenzia che per la fondatezza del reato, oltre al dolo di evasione, deve sussistere l’impossibilità di ricostruire il volume d’affari o dei redditi e necessita la prova dell’istituzione dei documenti (nel caso il reperimento dai clienti) per dimostrare la distruzione o l’occultamento. Questo perché non si possa addossare un comportamento penale ogni volta che non siano trovati dai verificatori i documenti fiscali correttamente contabilizzati.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in scadenza

10/04/2026

Reddito di libertà: aumento a 530 euro e ripartizione delle risorse

10/04/2026

Comunicazione rilevante Global minimum tax: regole, termini e invio

10/04/2026

Casa familiare intestata a un coniuge: indennizzo all'altro se c’è sproporzione

10/04/2026

Visto di conformità leggero: controllo anche sostanziale

10/04/2026

Procedure di insolvenza UE: norme comuni e pre-pack

10/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy