Se mancano gli allegati, non si rettifica l'imposta di Registro

Pubblicato il 08 aprile 2013 La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 59/3/2013, evidenzia l'illegittimità della rettifica delle maggiori imposte di registro e ipocatastali qualora manchi l'allegazione degli atti che costituiscono il termine di paragone dell'ufficio per rettificare il valore degli immobili trasferiti.

I giudici, nel richiamare l'art. 52, comma 2-bis, del DPR n. 131/1986 e l'ordinanza n. 3262/2013 della Suprema Corte, sottolineano come sia leso il diritto di difesa del contribuente qualora questo non sia messo nelle condizioni di esaminare gli atti richiamati a confronto, nel caso specifico sul valore degli immobili, verifica fondamentale per accertare le singole situazioni, quali presenza di servitù, modalità di pagamento, oneri accollati al venditore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy