Se muta il giudice, i testimoni vanno risentiti

Pubblicato il 08 settembre 2015

Con sentenza n. 36012 depositata il 4 settembre 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha accolto il ricorso di due imputati, avverso la pronuncia che confermava la loro condanna per reato di ricettazione.

Nello specifico evidenziavano i ricorrenti, che nel corso del giudizio di primo grado, essendo mutata la figura dell'organo giudicante, essi non avevano prestato il consenso alla lettura ex art. 511 c.p.p. delle deposizioni testimoniali fino a quel momento acquisite. E nonostante ciò, il giudice de prime cure aveva inteso far salva l'istruzione dibattimentale, ponendo la causa in decisione.

Veniva pertanto proposto appello, con il quale si eccepiva la nullità dell'intero giudizio per violazione degli artt. 511 e 525 c.p.p. Ma la Corte distrettuale aveva disposto una rinnovazione solo parziale dell'istruzione dibattimentale (ascoltando solo alcuni dei testimoni).

Nell'accogliere le censure, la Cassazione ha chiarito che in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante semplice lettura, solo a condizione che vi sia il consenso delle parti (che non deve essere necessariamente formale ma risultare anche da comportamenti concreti o di acquiescenza).

Ma in tal caso, il consenso delle parti non vi è stato, così provocando una nullità assoluta (per violazione dell'art. 525 c.p.p.), che ha investito sia la decisione finale del giudizio di primo grado – in quanto presa da un giudice diverso da quello che ha partecipato all'istruttoria – sia la sentenza della Corte d'Appello, che ha impropriamente ritenuto di poter sanare tale nullità attraverso una rinnovazione parziale ed atipica dell'istruttoria dibattimentale.   

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