Secondo licenziamento legittimo se fondato su fatti nuovi

Pubblicato il 24 gennaio 2025

Il datore di lavoro può emettere un secondo licenziamento se basato su motivi diversi e non conosciuti al momento del primo recesso eventualmente comminato, a condizione che l'efficacia del secondo sia subordinata all'eventuale illegittimità del primo.

La Cassazione sull'irrogazione di due distinti licenziamenti  

Con ordinanza n. 1376 del 20 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata su una controversia in materia di licenziamento disciplinare.

Il caso esaminato

Il caso coinvolgeva un dipendente di una società di trasporti e si sviluppa attorno all’impugnazione di due distinti provvedimenti di licenziamento:

In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del primo licenziamento e riconosciuto una tutela risarcitoria nei confronti del lavoratore, giudicando inoltre inefficace il secondo licenziamento.

In appello, la Corte distrettuale aveva ribaltato parzialmente la sentenza di primo grado, annullando il primo licenziamento e riconoscendo la connessa tutela reintegratoria, confermando, tuttavia, la legittimità del secondo recesso.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia quello incidentale della società.

In merito al primo licenziamento, la Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui le condotte contestate, sebbene rilevanti sul piano disciplinare, non giustificavano un recesso immediato dal rapporto di lavoro.

Tali comportamenti, infatti, avrebbero potuto essere sanzionati con misure di carattere conservativo previste dal contratto collettivo applicabile.

Di conseguenza, la decisione di reintegrare il lavoratore per il periodo compreso tra il primo e il secondo licenziamento è stata ritenuta corretta.

Legittimità del secondo licenziamento per minaccia ai superiori

Riguardo al secondo licenziamento, la Corte ha stabilito che esso fosse pienamente legittimo, poiché basato su un episodio di insubordinazione grave, consistente in offese e minacce di morte rivolte ai vertici aziendali.

È stato chiarito, in tale contesto, che i fatti contestati erano distinti e successivi rispetto a quelli che avevano portato al primo licenziamento: non si configurava, dunque, una sovrapposizione procedurale o una contestazione impropria.

Autonomia delle procedure disciplinari

Sul punto, la Cassazione ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

"ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purché il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso, sopravvenuto o, comunque, non conosciuto in precedenza dal datore, e la sua efficacia resti condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo".

Proporzionalità della sanzione

In aggiunta, la Corte ha ribadito che le valutazioni sul merito dei fatti e sulla proporzionalità delle sanzioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere sindacate in sede di legittimità, salvo errori logici o giuridici.

Nel caso di specie, le motivazioni delle decisioni della Corte d’Appello sono state ritenute coerenti e adeguatamente argomentate, motivo per cui non sono state accolte le contestazioni presentate dalle parti.

Infine, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali, considerando la reciproca soccombenza, e ha applicato il raddoppio del contributo unificato, come previsto dalla normativa processuale vigente.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un dipendente di una società di trasporti ha contestato due licenziamenti disciplinari: il primo, per violazioni del servizio e comportamenti non conformi, e il secondo, per minacce e insulti ai vertici aziendali in pubblico.
Questione dibattuta La legittimità dei due licenziamenti, in particolare: se le condotte contestate giustificassero il recesso immediato e se il secondo licenziamento fosse autonomo rispetto al primo, non configurando una contestazione impropria.
Soluzione della Cassazione Il primo licenziamento è stato dichiarato illegittimo per mancanza di gravità sufficiente, mentre il secondo è stato ritenuto pienamente valido, in quanto fondato su una giusta causa e distinto dal primo.
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