Sentenza telematica e relazione di notifica. Dubbi, alle Sezioni Unite

Pubblicato il 22 dicembre 2017

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha deciso di rimettere alle Sezioni Unite la questione circa la corretta esegesi dell’art. 369 c.p.c. ed, in particolare, circa l’assolvimento, da parte del difensore, dell’onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica.

La presente questione è scaturita nell’ambito di un giudizio di azione revocatoria di un fondo patrimoniale, ove veniva rilevata l’improcedibilità del ricorso ex 369 comma 2 c.p.c., per mancato deposito della “copia autentica della decisione impugnata, con la relazione di notificazione”.

Sul punto, il Supremo Collegio prende atto di un indirizzo giurisprudenziale piuttosto consolidato, secondo cui, in tema di ricorso in cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ex art. 3 bis Legge n. 53/1994, per soddisfare l’onere del deposito di copia autentica sancito a pena di improcedibilità, il difensore del ricorrente (destinatario della notificazione) deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine previsto dal codice.

Ora, pur prestando convinta adesione al predetto orientamento, la terza sezione – con ordinanza interlocutoria n. 30622 del 20 dicembre 2017 – ritiene tuttavia di sollecitare un pronunciamento “chiarificatore” delle Sezioni Unite, stante la questione di massima importanza, con evidenti ricadute nella pratica applicativa del processo civile telematico.

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