Sentenze favorevoli al contribuente Decreto in GU

Pubblicato il 14 marzo 2017

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 60 del 13 marzo è stato pubblicato il decreto MEF n. 22 del 6 febbraio 2017 sulle garanzie per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente in attuazione del comma 2 dell'articolo 69 del Dlgs n. 546/1992. Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il prossimo 28 marzo.

Il decreto va a colmare il vuoto normativo che si era venuto a creare dopo l'entrata in vigore, il 1° giugno 2016, del Dlgs n. 156/2015 di riforma del processo tributario. Il citato decreto legislativo, pur introducendo l’immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente, consentendo a quest’ultimo di ottenere il pagamento dei rimborsi a seguito di sentenza anche prima della formazione del giudicato, mancava, però, di un requisito base per l'esecutività immediata delle stesse sentenze, rinviando il tutto ad un decreto ministeriale.

Il tanto atteso provvedimento finalmente è arrivato, pertanto, ora, è regolata la possibilità per il giudice di subordinare il pagamento delle somme a favore del contribuente alla prestazione di apposita garanzia.

Garanzie richieste per il pagamento di somme superiori a 10mila euro

Il decreto n. 22/2017 disciplina i principali contenuti della garanzia alla quale i giudici tributari potranno subordinare il pagamento di somme superiori a 10 mila euro, in esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (Dlgs n. 546/1992).

Le tipologie di garanzie ammesse sono i titoli di stato, le fideiussioni bancarie e quelle assicurative, a cui il nuovo decreto aggiunge:

- per le piccole e medie imprese, la possibilità di rilasciare le garanzie tramite i consorzi fidi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui alla legge n. 317/1991;

- per i gruppi di imprese con patrimonio consolidato superiore a 250 milioni, la possibilità che la garanzia possa essere rilasciata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o della controllante così come definite nell'articolo 2359 del codice civile.

Tale garanzia deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, mentre se è stata rilasciata a seguito di provvedimenti di sospensione, deve avere ad oggetto l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, sempre comprensiva di interessi.

Durata della garanzia

L'articolo 2 del decreto n. 22/2017 sancisce che la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo. Viene, inoltre, stabilito che la garanzia prestata cessa nel caso in cui il giudice del grado successivo di giudizio, ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione di alcuna garanzia.

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