Sentenze, Registro a solidarietà limitata

Pubblicato il 22 novembre 2008 L’avviso di liquidazione derivante da registrazione di una sentenza riguarda l’intera imposta dovuta, se la Pa coinvolta non si attiva per la registrazione della sentenza. In questo caso, si applica il principio di solidarietà passiva per l’intera imposta e nei soli riguardi delle parti private. Cioè, l’agenzia delle Entrate – con risoluzione n. 450/2008 – ha chiarito che, per la registrazione delle sentenza in caso di compensazione delle spese, il principio di solidarietà passiva può essere fatto valere nei confronti delle parti diverse dalla Pa e limitatamente alla quota di imposta. Di conseguenza, l’avviso di liquidazione deve riguardare l’intera imposta dovuta se l’amministrazione statale non si attiva per la registrazione. Mentre va pagata la quota d’imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell’amministrazione, nei casi in cui abbia richiesto la registrazione.
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