Senza autorizzazione, accesso vietato nello studio/casa del professionista

Pubblicato il 26 marzo 2011 E' nullo l'accertamento effettuato sulla base di documenti prelevati da uno studio di un commercialista, in cui questo risiede, senza che l'accesso sia stato autorizzato dalla procura della Repubblica. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con sentenza n. 6908 del 25 marzo 2011 rigettando il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la pronuncia della Ctr favorevole al contribuente.

La Guardia di finanza ha effettuato una verifica nei confronti di una società, da cui è sorto l'accertamento per dichiarazione infedele, reperendo la documentazione dallo studio del commercialista della società, studio che fungeva anche da abitazione di questo. L'accesso è avvenuto senza autorizzazione della Procura. L'Agenzia delle entrate, in sede difensiva, ha rilevato che nello studio il professionista aveva la residenza anagrafica ma in realtà non vi abitava.

La pronuncia dei giudici di cassazione, sostenendo che il fisco non ha fornito la prova che il commercialista non abitava nello studio/abitazione, ha rilevato la violazione dell'articolo 52 del Dpr n. 633/1972, secondo il quale per l'accesso nei locali dove si svolge attività professionale, se questi sono adibiti anche ad abitazione, è necessaria l'autorizzazione in parola.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy