Senza “giustificati motivi” allontanamento confermato

Pubblicato il 13 novembre 2009
Con sentenza n. 42658 depositata il 12 novembre 2009, la Cassazione ha confermato la condanna impartita dai giudici di appello nei confronti di due extracomunitari che non avevano ottemperato all'ingiunzione del Questore di lasciare il territorio nazionale.

I due imputati si erano difesi sostenendo di non essere partiti in quanto erano totalmente indigenti e dovevano provvedere alla cura dei figli nati in Italia; inoltre, vi era il rischio di essere perseguitati nel Paese di appartenenza.

Ragioni, queste, non ritenute ricomprese, da parte dei giudici di legittimità, nei “giustificati motivi” che avrebbero evitato l'estradizione.

In primo luogo, infatti, il concetto di “giustificato motivo” è sì elastico ma non tanto da ricomprendere le condizioni economiche degli extracomunitari; in secondo luogo, non erano stati evidenziati, nel caso esaminato, quei gravi motivi allo sviluppo psico fisico del minore che avrebbero autorizzato la permanenza temporanea dei genitori nel territorio italiano. Infine, l'ipotetico rischio di persecuzione nel paese di origine, per come paventato dai due, non era stato accompagnato da una richiesta di asilo o di protezione sussidiaria.
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