Senza l'unanimità, niente penali per i condomini morosi

Pubblicato il 19 maggio 2011 La Seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 10929 depositata il 18 maggio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un condominio avverso la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano accolto le doglianze di una condomina che si era opposta al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale per il pagamento dei contributi condominiali.

Il condominio, in particolare, pretendeva che la ricorrente fosse tenuta al pagamento degli interessi per il ritardo nel versamento della quota per come calcolati sulla base di una delibera, approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, con la quale era stato modificato il regolamento condominiale nel senso dell'applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi.

Condividendo la posizione dei giudici di merito, la Cassazione ha ritenuto tale delibera come nulla precisando come non rientri nei poteri dell'assemblea prevedere penali a carico di condomini morosi; ed infatti, una scelta di tal genere può essere effettuata solo in regolamenti cosiddetti contrattuali, approvati, cioè, all'unanimità.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Privacy negli studi professionali: guida CNDCEC e sistema PIMS

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy