Senza motivazioni, il licenziamento non è valido

Pubblicato il 11 luglio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17122 del 10 luglio 2013, affronta il caso di un dipendente licenziato con atto scritto senza però l'esposizione dei motivi del recesso, onere a carico del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta scritta, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 604/1966.

I giudici ravvisano nel licenziamento la violazione dei requisiti formali e, nel seguire un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, ribadiscono il principio secondo il quale al dipendente spetta un indennizzo risarcitorio nella misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione globale e la effettiva ricostituzione del rapporto, valutando il comportamento del lavoratore circa la volontà a proseguirlo.

L'articolo 2 della legge n. 604/1966 è stato parzialmente modificato dalla legge n. 92/2012, con l'inserimento dell'obbligo di specificare i motivi che hanno determinato il licenziamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy