Senza motivazioni, il licenziamento non è valido

Pubblicato il 11 luglio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17122 del 10 luglio 2013, affronta il caso di un dipendente licenziato con atto scritto senza però l'esposizione dei motivi del recesso, onere a carico del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta scritta, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 604/1966.

I giudici ravvisano nel licenziamento la violazione dei requisiti formali e, nel seguire un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, ribadiscono il principio secondo il quale al dipendente spetta un indennizzo risarcitorio nella misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione globale e la effettiva ricostituzione del rapporto, valutando il comportamento del lavoratore circa la volontà a proseguirlo.

L'articolo 2 della legge n. 604/1966 è stato parzialmente modificato dalla legge n. 92/2012, con l'inserimento dell'obbligo di specificare i motivi che hanno determinato il licenziamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy