Senza obbligo di fatturazione acquisti totalmente indetraibili

Pubblicato il 02 febbraio 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16 del 1° febbraio 2006, afferma che è dovuta l’Iva sulla vendita di un bene per il cui acquisto non era stata esercitata la detrazione per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti relativi alle operazioni esenti. In altri termini, l’indetraibilità “a monte” non vale ad escludere la tassazione “a valle”. L’Agenzia ribadisce, dunque, l’orientamento già espresso con la circolare n. 328 del 1997, ricordando come l’indetraibilità causata dall’articolo 36 bis del Dpr 633/1972, non essendo esplicitamente richiamata tra i presupposti che legittimano l’applicazione dell’articolo 10, n. 27 quinquies ne impedisce l’applicazione. Le successive cessioni sono, quindi, imponibili Iva.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy