Senza rimozione delle cause ostative intermediari obbligati alla denuncia

Pubblicato il 17 novembre 2010 Lo scudo fiscale ha offerto un ampio margine temporale a chi, per aderirvi, doveva rimuovere le cause ostative al rimpatrio o alla regolarizzazione. La data fissata al 31 dicembre 2010 è in scadenza. Cosa capita se non si è riusciti a sbloccare la situazione? Potrebbe essere il caso in cui non ci sia stata collaborazione degli intermediari esteri o si sia in pendenza di procedimenti presso lo Stato estero coinvolto o, ancora, semplicemente per inerzia dei contribuenti stessi.

Allo scadere del termine e al permanere delle cause ostative non rimarrà agli intermediari e ai professionisti che segnalare, ex articolo 41 della legge sull’antiriciclaggio, all’Uif le operazioni sospette non più coperte da scudo, che avrebbe protetto gli aderenti anche dalle responsabilità penali in ambito tributario. Se gli intermediari o i professionisti, in possesso di tutta una serie di documenti scottanti del cliente, non denunciano, la sanzione prevista arriva fino al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata.

Le possibilità da considerare per ricadute meno pesanti sono: la trasformazione in regolarizzazioni dei rimpatri con ostative da Paesi fuori white list, con conseguente dichiarazione integrativa dell’interessato, ed il rimpatrio giuridico tramite conferimento ad una fiduciaria dell’incarico ad amministrare senza intestazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy