Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: secondo sì della Camera

Pubblicato il 19 settembre 2025

Nella seduta del 18 settembre 2025, l'Aula della Camera ha approvato, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale n. C. 1917-B recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Il testo torna al Senato per il sì finale, poi sarà la volta del referendum.

La riforma, di iniziativa governativa, incide sulla seconda parte della Costituzione, modificando gli articoli 87, 102, 104 e seguenti, con l’obiettivo di ridefinire il sistema di autogoverno della magistratura e il regime disciplinare delle toghe.

Carriera separata dei magistrati: il contenuto del Ddl  

Il testo di riforma propone una revisione del Titolo IV della Costituzione con l'intento di separare le carriere dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti.

Due organi di autogoverno

Tale separazione comporta la creazione di due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Entrambi gli organi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e avranno membri di diritto, come il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli ulteriori componenti sono estratti a sorte:

Il vice-presidente di ciascun CSM è eletto tra i componenti sorteggiati.

Alta Corte disciplinare

Altra novità significativa è l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, competente per i magistrati ordinari, composta da 15 giudici selezionati attraverso diverse modalità.

La nuova Alta Corte disciplinare, nel dettaglio, sarà così composta:

Il presidente della Corte è eletto tra i membri indicati dal Quirinale e quelli sorteggiati dal Parlamento. I giudici restano in carica per quattro anni, senza possibilità di rinnovo, e il mandato è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni pubbliche o professioni forensi.

Funzioni

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto internamente, dinanzi a una composizione diversa della stessa Alta Corte;

Non è previsto il ricorso per Cassazione, come invece garantito dall’art. 111 della Costituzione per i provvedimenti giurisdizionali.

Alla legge ordinaria spetterà:

Norme transitorie e tempi di attuazione

Il disegno di legge include anche modifiche costituzionali e disposizioni transitorie per l'attuazione delle nuove strutture di autogoverno.

Entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, dovranno essere adottati:

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