Sequestrabile Immobile ristrutturato con proventi

Pubblicato il 28 luglio 2016

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, avverso la revoca del sequestro preventivo di un immobile, ordinato in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta ai danni di una società fallita.

Il Tribunale, in particolare, aveva disposto la revoca di detto sequestro per insussistenza del fumus, poiché era emerso che l’immobile in questione fosse stato acquistato dall'imputato molti anni prima rispetto alla commissione del reato, affermando altresì l’irrilevanza del fatto che lo stabile fosse stato ristrutturato con somme provenienti dal fallimento. D’altre lo stesso edificio – asseriva ancora il Tribunale - era stato concesso in locazione ad altro soggetto, per cui tuttalpiù potevano sottoporsi a sequestro conservativo i canoni di locazione.

Sequestrabile il risultato di trasformazione 

Conclusioni, queste, tuttavia smentire dalla Cassazione penale, secondo cui l’espressione “cose pertinenti al reato” cui fa riferimento l’art. 321 c.p.p. (Oggetto del sequestro preventivo), è più ampia di quella di “corpo del reato” di cui all’art. 253 c.p.p , comprendendo non solo le cose sulle quali e per mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto ed il profitto, ma anche quelle legate anche solo indirettamente alla fattispecie criminosa, come ad esempio il risultato della trasformazione del prodotto o del profitto del reato.

Per cui nel caso di specie si sarebbe dovuto valutare se la ristrutturazione realizzata con mezzi finanziari distratti dalla società fallita, avesse consentito di restituire all'immobile un valore commerciale altrimenti escluso dalle condizioni in cui lo stesso versava prima dell’indicato intervento.

In tal caso difatti – conclude la Corte con sentenza n. 32824 del 27 luglio 2016 – l’immobile risulterebbe legato da un nesso di pertinenzialità al delitto contestato, nel senso sopra illustrato. 

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