Nella riunione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, sono stati approvati, in esame preliminare, due decreti legislativi volti all'attuazione di norme europee in materia di cooperazione giudiziaria.
I due schemi di decreto legislativo, nel dettaglio, recano disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale:
Il primo decreto, in particolare, è volto alla compiuta attuazione del regolamento Ue in tema di provvedimenti di congelamento (sequestro) o di confisca emessi in uno Stato membro.
Tali provvedimenti, ai sensi del predetto regolamento, devono essere, in linea di principio, riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi mediante un certificato, senza ulteriori formalità.
Il relativo riconoscimento e l’esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione del sequestro o della confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell’ordinamento giuridico dello Stato di emissione.
Rispetto ad alcuni reati, punibili con la reclusione di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità.
La verifica in questione è altresì esclusa per i reati tributari, doganali e valutari, atteso che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte.
Il regolamento si applica a tutti i tipi di provvedimenti emessi nell’ambito sia dei procedimenti penali, sia dei procedimenti in materia penale, come nel caso dei procedimenti di prevenzione.
Nello schema, sono disciplinate le fasi di riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, con individuazione delle relative autorità competenti.
Il secondo decreto, invece, prevede che l'incarico di membro nazionale di Eurojust, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ricoperto da magistrati in ruolo.
Questo, tenuto conto delle novità attinenti allo status e ai poteri di natura giudiziaria di tale incarico.
Alla relativa nomina, quindi, dovrà provvedere il Consiglio superiore della magistratura (CSM) e non più, quindi, il ministro della Giustizia.
Il predetto incarico potrà essere assunto da magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.
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