Sequestro conseguente al mancato versamento del mantenimento

Pubblicato il 13 febbraio 2012 Se il coniuge non versa l’assegno di mantenimento è possibile che il giudice disponga la conversione in pignoramento del provvedimento di sequestro già ottenuto sui beni del coniuge. E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 1518 del 2 febbraio 2012, nel cui testo è espressamente statuito che, in considerazione della finalità strumentale del sequestro, “appare ammissibile la conversione in pignoramento, all'esito dell'eventuale sentenza di condanna per singoli assegni di mantenimento insoluti (articolo 156 delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile): a pena di obbligare, in caso contrario, il creditore alla reiterazione di un atto esecutivo iniziale sostanzialmente superfluo”.

Con la detta pronuncia i giudici di legittimità hanno anche statuito che avverso la pronuncia reiettiva del gravame dell'ex marito avverso il decreto di sequestro è inammissibile la proposizione del ricorso straordinario, ex articolo 111 Costituzione.

Non solo. L'inadempimento che giustifica il sequestro - specifica la Corte – potrebbe consistere “anche nella mancata prestazione della garanzia imposta dal giudice ex art. 156, quarto comma, cod. civile, di incontestabile carattere cautelare ed espressamente contraddistinta dal requisito del periculum in mora per la quale non appare invece richiesto il previa inadempimento dell'obbligazione contributiva, bastando a giustificarla il disordine economico del coniuge o il ritardo nei pagamenti”.
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